Pubblicato in GU lo scorso 8 febbraio il DPCM del 10 dicembre 2021 di attuazione del credito d’imposta per erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini:

  • della bonifica ambientale, intesa come risanamento e riqualificazione di un’area contaminata da rifiuti o sostanze pericolose e dannose per la salute dell’uomo e per l’ambiente;
  • della prevenzione e del risanamento  del dissesto idrogeologico, intesa come contenimento o rimozione dei fattori che determinano il fenomeno di dissesto;
  • della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, intesa come interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano;
  • del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, intesa come riqualificazione e riutilizzo di un’area non più adoperata, attraverso la ristrutturazione o ricostruzione di manufatti esistenti o la rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali.

In particolare, il credito d’imposta è riconosciuto, in considerazione delle erogazioni liberali effettuate:

  • alle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio italiano;
  • agli enti non commerciali, intesi come enti pubblici o privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • ai soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente tramite uno dei seguenti sistemi di pagamento: bonifico bancario; bollettino postale; assegni bancari e circolari; carte di credito, di debito e prepagate.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di seguito elencati e spetta:

  • alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile
  • ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui

L’accesso al beneficio per le erogazioni liberali effettuate dopo la pubblicazione del decreto avviene previo rispetto della seguente procedura:

  • il soggetto che intende effettuare un’erogazione liberale individua l’intervento da sostenere sul portale web gestito dal MiTE e contatta la pubblica amministrazione proprietaria del bene oggetto di finanziamento per concordare l’importo e i termini dell’erogazione liberale;
  • successivamente, il soggetto prenota il contributo comunicando al MiTE l’ammontare dell’erogazione liberale e i termini di effettuazione concordati con l’amministrazione proprietaria del bene;
  • nei dieci giorni successivi alla prenotazione di cui alla lettera precedente, il MiTE comunica al soggetto che intende effettuare l’erogazione liberale l’ammissione al contributo, sotto forma di credito di imposta;
  • entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, il soggetto che intende usufruire dell’agevolazione, a pena di decadenza della prenotazione del contributo, effettua il versamento avvalendosi dei sistemi previsti.

Il MiTE pubblica l’elenco delle donazioni ricevute, facendo esplicito riferimento al titolo dell’intervento, all’ente beneficiario.

Per approfondire: https://www.ecnews.it/credito-di-imposta-per-bonifica-ambientale/